Articolo 1.
(Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione

 

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e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:

            a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

            b) al sostegno istituzionale e tecnico;

            c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

            d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

            e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

        3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.
        4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
        5. Per le finalità e nei limiti temporali del presente decreto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
        6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
        7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
        8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.
        9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso

 

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l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.